Le motivazioni della riduzione di squalifica ad Antonio Conte da dieci a quattro mesi per omessa denuncia nell’ambito dell’inchiesta Scommessopoli, è stata sintetizzata in un documento di dodici pagine in cui il Tnas, collegio arbitrale della Cassazione dello Sport, esprime le sue ragioni in merito alla decisione.
Il tutto si riconduce al principio cardine del “non poteva non sapere” dell’illecito di Albinoleffe-Siena del 29 Maggio 2011, che si riferisce direttamente all’autoaccusa del suo vice, dunque il suo più fidato collaboratore, Cristian Stellini. Il ragionamento seguito, che assume le forme di una sorta di sillogismo aristotelico, è il seguente: Cristian Stellini sapeva dell’illecito, Cristian Stellini è il vice di Conte, Conte sapeva dell’illecito o, meglio, “non poteva non sapere”, nonostante lo stesso Stellini aveva specificato che Conte era all’oscuro delle combine.
In termini prettamente giuridici, il Tnas definisce l’applicazione di tale principio come “assenza di necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio“, proprio alla luce del fatto che tra le due ipotesi – Conte sapeva o Conte non sapeva – “l’una appare più probabile e plausibile dell’altra”. Da qui discende la squalifica, strettamente connessa alla confessione di Stellini, che ha avvalorato e “tolto ogni dubbio” alle parole di Pippo Carobbio e, dunque, emerge come la confessione del vice di Conte sia stata interpretata in maniera difforme: ritenuta credibile nel confermare le parole del “grande accusatore” Carobbio, ritenuta non credibile nella parte in cui esclude ogni coinvolgimento di Conte.
Ma l’aspetto più rilevante è che, se anche la “deduzione” fosse corretta dal punto di vista formale, manca la prova provata della colpevolezza di Antonio Conte perchè si fa sempre riferimento al coinvolgimento di Stellini – che ebbe un ruolo diretto nell’illecito di quella gara – estendendo in automatico le sue responsabilità a quelle di Conte presumendo che se il suo vice sapeva delle irregolarità anche l’allora tecnico del Siena doveva esserne a conoscenza dato lo stretto rapporto tra i due.
In tal senso, però, viene ad essere corretto il tiro rispetto al primo grado, quando i giudici della Commissione Disciplinare attribuirono a tutti la regola della “certezza” in merito all’illecito di quella gara, prima della condanna a dieci mesi inflitta a Conte da parte della Corte Federale della Figc nel processo d’appello in cui si fece riferimento al medesimo principio richiamato dal Tnas, ossia a quello della “non necessità di raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio“.
In tutto ciò, per semplificare al massimo, la posizione di Antonio Conte è quella di essere “probabilmente colpevole” e questo pare essere sufficiente per la giustizia sportiva che, come noto, può attenersi ad un differente standard probatorio rispetto alla giustizia ordinaria. In tal senso, infatti, lo stesso documento del Tnas afferma che sotto il profilo probatorio per affermare la colpevolezza di un incolpato “non occorre la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio come nel diritto penale”; per la giustizia sportiva, invece, “risulta sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti”.
Alla luce di tale motivazione, parafrasando l’ormai celebre conferenza stampa dello stesso Conte riproposta dal comico Maurizio Crozza, lo stesso mister bianconero avrà nuovamente lo spunto per ritenere la sua squalifica “agghiacciante” perchè nell’ambito delle non certezze e della probabilità, la sua lontananza dalla panchina dal 10 Agosto al prossimo 9 Dicembre è, e rimarrà, una certezza.